Concessione alla pubblicazione

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DA DOCUMENTI

La circolare della Direzione Generale Archivi n.33 del 7 settembre 2017 ha introdotto una procedura semplificata in caso di pubblicazione di immagini acquisite ai sensi dell'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 20004, n.42), ossia "da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purchè attuate senza scopo di lucro".

La successiva circolare n.39 del 29 settembre 2017 ha chiarito che la procedura semplificata è applicabile oltre che alle pubblicazioni realizzate non a fini di lucro, alle pubblicazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

se cartacee abbiano una tiratura inferiore alle duemila copie e prezzo di copertina non superiore a 70 euro, se periodiche abbiano una natura scientifica, se online siano pubblicazioni che perseguano finalità scientifiche o pedagociche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento.

Gli interessati alla procedura semplificata potranno inviare all'Istituto una semplice comunicazione del proposito di pubblicare l'immagine, fermo restando l'obbligo di citare la fonte e di consegnare almeno una copia analogica o digitale dell'elaborato e una copia della riproduzione .

Nei casi previsti dalla procedura semplificata la comunicazione sostituisce dunque l'atto di concessione. All'inivio della comunicazione non segue alcuna risposta da parte dell' Istituto.

 

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