Fotoriproduzione



LA RIPRODUZIONE

   

Dal 29 agosto 2017 (L.4 agosto 2017, n.124, art. 1, c.171 che ha modificato l'art. 108 del D.Lgs. 42/2004) sono cambiate le procedure per la fotoriproduzione dei documenti ( circolari n.33/2017 e n. 39/2017) della Direzione Generale Archivi.

circolare n.33/2017

circolare n.39/2017

Ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.124 art. 171, sono libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 

       la riproduzione con mezzi propri di beni archivistici non sottoposti a restrizioni di consultabilità per motivi di riservatezza o per motivi di conservazione, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d’autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, nè l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, nè l’uso di stativi e treppiedi, direttamente al proprio tavolo di sala studio per la documentazione in consultazione, previa compilazione delle domanda di riproduzione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

      la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte per fini di lucro. 

Gli operatori dell’Archivio di Stato vigileranno affinchè non vi siano modalità improprie della riproduzione che possano rischiare di danneggiare i documenti. 

Non è consentita la libera riproduzione di documenti di particolare rarità, antichità e/o fragilità, nè di documenti già riprodotti digitalmente dall’Istituto ed esclusi dalla consultazione ordinaria per ragioni di conservazione e sicurezza (Mappe del Catasto gregoriano, archivio dei disegni di Cesare Bazzani, Libri parrocchiali del Comune di Terni, lettere di Gabriele d’Annunzio, collezione di stampe antiche). In questo ultimo caso si provvede al rilascio gratuito all’utente della riproduzione disponibile, salvo l'esercizio del diritto di corresponsione delle somme dovute a titolo di rimborso spese ( art. 108 del D.lgs 42/2004 e circolare DGA n. 39 del 29/09/2017).

Ai fini della salvaguardia dei materiali, non è possibile riprodurre per contatto: 

. materiale anteriore al 1860

. pergamene

. mappe

. volumi, registri, fascicoli rilegati

. veline e documenti su supporti fragili e a rischio di ulteriore deterioramento 

Non è altresì consentita la riproduzione di intere unità archivistiche. 

Qualora gli utenti non intendano avvalersi del mezzo proprio, possono prenotare le riproduzioni presso la segreteria della sala studio, previo pagamento del canone minimo fissato dal tariffario ministeriale e la compilazione del modulo di richiesta, con l’indicazione del fondo archivistico, del numero identificativo di ciascuna unità di conservazione, e la segnalazione con strisce di carta sulla medesima unità, del fascicolo e del singolo documento di cui richiede la riproduzione. 

Le richieste e il ritiro possono essere effettuati durante l’orario di apertura indicato nella home page.

dichiarazione sostitutiva.pdf

Domanda di riproduzione

(I modelli sono scaricabili anche dalla sezione Moduli)